Regolamento Distrettuale
Generalità
1) Fonti — A norma dell’art. 22 della “Linea di condotta nei confronti dei club Rotaract” stabilita dal Consiglio Centrale del Rotary International, viene adottato il presente Regolamento alfine di disciplinare l’organizzazione del 2070° Distretto Rotaract.
2) Appartenenza — Fanno parte del 2070° Distretto Rotaract tutti i Club Rotaract patrocinati da Rotary Club del 2070° Distretto del Rotary International. Essi, ed ognuno dei loro Soci, sono tenuti ad osservare e far osservare il presente Regolamento.
3) Anno Rotaractiano (a.r.) — L’a.r. decorre dal primo luglio di ogni anno solare al trenta giugno dell’anno solare successivo.
4) Dizioni— Nel prosieguo si deve intendere, ove non altrimenti specificato:
a) per “Club”, Rotaract Club del 2070° Distretto Rotaract;
b) per “Distretto”, 2070° Distretto Rotaract;
c) per “Distretto Rotary”, 2070° Distretto del Rotary International;
d) per “Socio”, Socio effettivo di un Club del Distretto;
e) per “Linea di condotta”, linea di condotta nei confronti dei Club Rotaract stabilita dal Consiglio Centrale del Rotary International;
f) per “art. XX”, un articolo del presente Regolamento.
TITOLO Il
Apparato Distrettuale
Art. 5 Organi Distrettuali (OO.DD.) normali – Gli OO.DD. normali sono:
a) Il Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract (C.D.R.R.);
b) Il Rappresentante Distrettuale (R.D.);
c) Il Segretario Distrettuale (S.D.);
d) Il Tesoriere Distrettuale (T.D.);
e) Il Prefetto Distrettuale (P.D.)
f) Il Rappresentante Distrettuale incoming;
g) Il Past – Rappresentante Distrettuale;
h) L’Esecutivo Distrettuale (E.D.);
i) l’Assemblea Distrettuale (A. D.).
Art. 6 Rappresentante Distrettuale – Il R.D. coordina l’attività del Distretto, cura i rapporti con il Distretto Rotary e con gli altri Distretti Italiani, formula i programmi di attività; entro il 31 maggio dell’a.r. precedente l’inizio del suo mandato, nomina il S.D., il T.D., il P.D., i Delegati di
Zona che restano in carica per tutta la durata del suo mandato, ma che possono essere revocati dal R.D. stesso per validi e fondati motivi; di concerto con il T.D. redige i bilanci preventivo e consuntivo della sua annata; è responsabile del Fondo Distrettuale; convoca e presiede l’A.D.; compie almeno una visita ufficiale per ogni Club.
7) Impedimento o dimissioni— In caso di impedimento o dimissioni del R.D., gli subentra il
membro dell’E.D. con maggiore anzianità associativa, che provvede a nominare un altro Socio all’incarico rimasto vacante.
8) Incompatibilità — Il R.D. deve rinunciare a qualsiasi ruolo nel consiglio direttivo del proprio
Club e non può rappresentarlo alle A.D.
9) Segretario Distrettuale — Il S.D. assiste il R.D. in quanto occorre per l’attività distrettuale. In particolare, custodisce tutti i documenti distrettuali; redige ed invia a chi di dovere i verbali
delle A.D. e le altre comunicazioni; cura il coordinamento tra i Club e l’Apparato Distrettuale.
10)Tesoriere Distrettuale — Il T.D. si occupa, ed è solidamente responsabile con il R.D., dell’amministrazione del Fondo Distrettuale. In particolare presenta i bilanci preventivo e consuntivo della sua annata; incassa le quote distrettuali e le altre somme dovute al Distretto,
che deposita in un Istituto di Credito scelto di concerto con il R.D. ; tiene i libri contabili aggiornati e a disposizione di qualunque Socio desideri prenderne visione.
Art. 10 bis Prefetto Distrettuale – Il P.D. si occupa della organizzazione degli eventi distrettuali quali, a titolo meramente esemplificativo, le AA.DD., i Congressi ed i Forum ed, in tali occasioni, cura in particolare il coordinamento con gli incaricati dei Club coinvolti nella gestione dell’appuntamento.
Art. 11 Esecutivo Distrettuale - L'E.D. è composto dal R.D., dal S.D., dal T.D., dal P.D., dal R.D. incoming e dal Past R.D. e dai Presidenti di Commissione. Si riunisce ordinariamente e di norma una volta al mese su convocazione del R.D., il quale può comunque convocarlo in ogni momento per l'esame e la discussione di questioni urgenti o di particolare gravità. Delibera a maggioranza semplice alla presenza della maggioranza dei Membri.
12) Assemblea Distrettuale — L’A.D. è composta dai Rappresentanti dei Club in perfetta regola. Elegge il R.D., delibera sui programmi di attività, sui bilanci preventivi e consuntivi, su tutto ciò che le viene sottoposto e su quant’altro previsto dal presente Regolamento.
13)Organi Distrettuali eventuali— Gli O.D. sono:
a) i Delegati di Zona (Di.);
b) la Commissione Disciplinare Distrettuale (C.D.D.).
14) Delegati di Zona - I D.Z. favoriscono il coordinamento tra il Club ed Apparato
Distrettuale; convocano riunioni dei Rappresentanti dei Club della loro zona almeno ogni due
mesi e ne riferiscono per iscritto al R.D., il quale li può chiamare, uno alla volta od a gruppi, a
partecipare alle riunioni dell' E.D.
15) Commissione Disciplinare Distrettuale — La C.D.D. giudica i ricorsi contro
l’operato degli OD. (escluso, s’intende, il Presidente C.D.R.R.), Delegati, C.D., C.E., ed inoltre
Consigli o Commissioni di Club del 2070° Distretto. E così composta:
Presidente: R.D. Se l’organo contestato è il R.D. stesso, presiederà il Past R.D. Membri:
1) il Presidente della Commissione per il Regolamento
2) il Presidente della Commissione per l’Azione Interna
3-4) due Presidenti di Club (o rispettivi delegati ex art. 25 Reg. Dist.) sorteggiati, durante
l’A.D. tra coloro che hanno diritto di voto (cfr. art. 29)
Se l’organo contestato sia uno dei membri, si effettuerà un ulteriore sorteggio onde sostituirlo.
Rappresentanti di Parte (privi di ogni potere decisionale): ove contestato sia un organo
monocratico, questi risponderà per se stesso; ove invece si trattasse di organo collegiale,
risponderà colui che lo presiede o un suo delegato.
16) Commissioni Distrettuali (C.D.) — Le C.D. sono costituite nel numero, con le funzioni e con la composizione che il R.D., sentito l’ED., ritiene opportuni. Il Presidente di C.D. è nominato dal R.D. che, sentito il suo parere, nomina anche i membri entro il trenta giugno dell’a.r. precedente l’inizio del suo mandato.
17) Delegati — Qualora il R.D., sentito l’E.D., ritenga che particolari compiti possano essere efficacemente svolti da un singolo, può nominare entro il trenta giugno dell’a.r. precedente l’inizio del suo mandato, un Delegato in luogo di una C.D.
18) Incarichi speciali— Qualora si presenti la necessità di far fronte ad un’attività non prevista all’epoca della nomina delle C.D. e/o dei Delegati (di cui agli art. 16 e 17), il R.D. può nominare una C.D. o un Delegato che se ne occupi e rimanga in carica fino all’espletamento
del suo compito o al termine del mandato del R.D.
19) Programmi e Bilanci— Ogni Presidente di C.D. e ogni Delegato deve presentare a tempo debito (art.21) all’A.D. i programmi e i bilanci preventivo e consuntivo inerenti la propria attività.
20) Revoca — I Presidenti ed i Membri di C.D. (art. 16) ed i Delegati (art. 17) mantengono l’incarico fino alla scadenza del mandato del R.D., salvo quanto previsto dal comma successivo. Ogni Presidente o Membro di CD. ed ogni Delegato può essere revocato dal R.D. per validi e fondati motivi.
TITOLO III
Riunioni Distrettuali
21)Frequenza— Durante l’a.r. vengono convocate almeno cinque A.D.:
a) entro il quindici luglio, per la presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività;
b) entro il dieci ottobre, per la presentazione del bilancio consuntivo, nonché per la trasmissione dei documenti distrettuali. Il consuntivo distrettuale deve essere approvato dalla stessa A.D. che ne approvò il preventivo, ma è tuttavia consentita la delega scritta, da parte degli aventi diritto al voto, a Soci del proprio Club. Il consuntivo distrettuale ed i preventivi distrettuali, delle C.D. e dei Delegati devono pervenire agli interessati almeno dieci giorni prima della relativa A.D.;
c) entro il quindici gennaio per il resoconto generale dell’attività del R.D. e dei Club;
d) entro il trentuno marzo per la verifica dell’Attività dell’Apparato Distrettuale;
e) entro il trenta giugno per l’elezione del R.D. dell’A.R. successivo a quello che sta per
iniziare e per la presentazione del consuntivo dell’attività dell’Apparato Distrettuale.
22) Congressi - I Congressi Distrettuali possono essere appaltati ai Club per la loro organizzazione. In occasione della sua prima riunione, l' E.D. stabilisce le date ed i luoghi nelle quali si terranno i Congressi Distrettuali durante l' A.R.. Qualora l' E.D. ritenga di dover delegare l'organizzazione dei Congressi Distrettuali ai singoli Club, lo dovrà comunicare ai Club direttamente interessati entro e non oltre dieci giorni della sua prima riunione, lasciando al Club la facoltà di scegliere fra una “delega completa” o una “delega a gestione condivisa” col Distretto. Questi, a loro volta, comunicheranno all'E.D., entro e non oltre i successivi trenta giorni, l'accettazione - indicando anche la formula di gestione scelta - od il rifiuto dell'incarico. In caso di accettazione di “delega completa”, il Club si assumerà la piena responsabilità dell’Assemblea, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista economico. In caso di accettazione della “delega a gestione condivisa”, il Club organizzatore dovrà presentare il programma completo in ogni suo dettaglio entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la data del Congresso. Il Club organizzatore si assume la responsabilità organizzativa dell'evento, mentre l’utile o il rischio economico connesso verrà diviso al 50% con l'Apparato Distrettuale.
23) Convocazione e quorum — L’A.D. è convocata per iscritto con preavviso di almeno quindici giorni. Salvo quanto previsto dall’art. 22 “g” della Linea di Condotta e dagli art. 35 e 46 20 comma, delibera validamente a maggioranza semplice, purché sia rappresentata la maggioranza dei Club in regola, ognuno dei quali ha diritto ad un voto manifestato per appello nominale. Qualora un terzo dei presenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta, lo scrutinio è segreto. L’A.D. per l’elezione del R.D. è convocata per iscritto almeno quarantacinque giorni prima della data della riunione e non può essere effettuata tra luglio ed ottobre.
23 Bis) Rimborsi— Si prevede che ai Presidenti di Club, o ai loro Delegati ex art. 25
Reg. Distr. siano rimborsate le spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle A.D. dal
proprio Club; per ciò che concerne pranzi o cene, saranno rimborsati solo se espressamente
previsti nella convocazione dell’A.D. (art. 23 Reg. Distr.) e comunque compatibilmente alla
situazione finanziaria dei singoli Club.
TITOLO IV
Rapporti club — Apparato Distrettuale
24) Obblighi dei Club — Ogni Club regolarmente costituito (che ha ricevuto il
“Certificato di Organizzazione”) ha l’obbligo di:
a) essere rappresentato alle A.D. e di zona;
b) far pervenire i programmi al R.D. ed al Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract,
c) comunicare al S.D. le variazioni nelle liste dei Soci;
d) cooperare con le C.D. e i Delegati;
e) versare le quote distrettuali e le altre eventualmente dovute, alle scadenze fissate dal presente Regolamento (art. 38 e 39) e secondo le modalità definite dal T.D.;
f) tenere le elezioni del Consiglio Direttivo entro il primo marzo di ogni anno e comunicarne l’esito al R.D. Incoming entro il 15 marzo successivo.
25)Rappresentanza — I Club sono validamente rappresentati dal presidente e dal Vicepresidente, o anche da qualsiasi altro Socio del Club purché munito di delega scritta del
Presidente.
26)Regolarità — Sono da considerarsi in regola i Club regolarmente costituiti che hanno versato le quote distrettuali e le altre somme eventualmente dovute.
27)Assenza all’A.D. — Il S.D. notifica per iscritto al Presidente e al Delegato Giovani del Rotary padrino la seconda assenza del Club alle A.D. Dalla terza assenza viene preso il provvedimento di cui all’art. 28.
28) Deferimento — Quei Club che non mantenessero costanti e regolari rapporti con l‘Apparato Distrettuale (reiterate violazioni dell’art. 24; cfr. anche gli artt. 27 e 39) o non rispondessero a giudizio dell’E.D. ai requisiti di cui alle norme del Rotary International, sono deferiti a cura del R.D. al Presidente della C.D.R.R. per gli opportuni provvedimenti ed
interventi.
29)Ristrutturazione — Qualora il numero di Soci di un Club scendesse sotto quindici (cfr. il numero minimo per la costituzione di un Club Rotaract) il R.D., previo parere conforme della C.D.R.R. e del Rotary padrino o su richiesta del Club stesso, può dichiarare il Club in ristrutturazione. Cessano per il Club l’obbligo del versamento delle quote distrettuali e il diritto di voto alle A.D. Il presidente del Club in ristrutturazione si impegna a far sì che il Club torni al più presto ad essere pienamente operativo. Qualora ciò non si verificasse entro un anno solare, il R.D. propone istanza di scioglimento al Rotary Padrino.
TITOLO V
Elezione del R.D.
30)Candidatura — La candidatura del R.D. deve essere avallata per iscritto da almeno un decimo dei Club in regola. Deve essere inviata (Racc. A.R.), non oltre il quindicesimo giorno precedente l’elezione, al R.D. e al Presidente della C.D.R.R. Oltre alle lettere di avallo devono essere allegati: il programma di massima del candidato; la certificazione, ad opera del Presidente del Rotary Padrino, dei requisiti richiesti; la nomina del proprio rappresentante in seno alla Commissione Elettorale tra i Club che non hanno avallato la propria candidatura. Entro lo stesso termine la medesima documentazione, anche in sunto, deve essere inviata, per conoscenza, ai Presidenti di Club.
31)Requisiti— Il candidato alla carica di R.D. deve:
a) essere Socio da tre anni rotaractiani interi al momento in cui inizierà il mandato;
b) rientrare, al momento in cui inizierà il mandato, nei limiti di età stabilita per l’appartenenza ad un Club Rotaract;
c) aver ricoperto la carica di Presidente di Club o aver ricoperto la carica di Presidente di Commissioni Distrettuali Rotaract (cfr. art. 22 “a” della Linea di Condotta) ed avere in ogni caso portato a termine il proprio mandato annuale.
32) Potere di voto del Club - Ad ogni club in regola è assegnato un numero di voti pari al numero dei soci per i quali siano state versate le quote distrettuali. I soci entrati posteriormente alla data prevista per il versamento delle quote distrettuali possono essere computati nel numero utile ai fini dell’assegnazione dei voti purchè il club di appartenenza provveda a versare le relative quote distrettuali entro il termine ultimo di 30 giorni antecedenti
la data dell’assemblea distrettuale in occasione della quale viene eletto il R.D. designato. Il T.D. dovrà provvedere a comunicare ai presidenti dei singoli club e al S.D. il numero di voti spettanti in via definitiva ad ogni club entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’Assemblea Distrettuale in occasione della quale viene eletto il R.D. designato.
33) Commissione Elettorale (CE.) — L’apposita C.E., composta da R.D., S.D., T.D., e da due Presidenti di Club in regola sorteggiati tra i presenti e che non abbiano avallato alcuna candidatura, si riunisce subito prima delle operazioni di voto per la verifica dei diritti dell’elettorato attivo e passivo. Nel corso della riunione, alla presenza dei rappresentanti dei candidati, vengano vidimate le schede. Della riunione viene redatto verbale di cui si dà immediata lettura all’A.D.
34) Operazioni di voto — Le schede, del valore di dieci voti, cinque voti, tre voti, un voto, vengono distribuite agli aventi diritto. Sola dopo la completa distribuzione si passa alla votazione, che avviene a scrutinio segreto.
35) Quorum - L' A.D. per l'elezione del R.D. delibera validamente purché siano rappresentati i due terzi dei Club in regola. Sia che vi siano più candidati che vi sia un unico candidato l'elezione del R.D. avviene con la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. In caso in cui la prima votazione non riuscisse ad esprimere un vincitore, si procederà ad una seconda votazione all’Assemblea successiva, a maggioranza semplice. Nell' ipotesi di un unico candidato le espressioni di voto consentite sono: “SI”, “NO”, scheda bianca. Sono da considerarsi validamente espressi i voti di schede non nulle.
36) Rinvio — Se dopo l’ultimo scrutinio nessun candidato avesse ottenuto la prescritta maggioranza, l’elezione del R.D. è automaticamente rinviata all’A.D. successiva, senza bisogno di convocazione espressa. E’ consentita la presentazione di nuove candidature, fermo restando il disposto dell’art.30. Se l’ultima A.D. dell’a.r. in corso, il R.D. per l’a.r. entrante non fosse stato ancora eletto, si procede a due distinte votazioni: per il R.D. Incoming (per il quale i termini di cui agli art. 6, 16, 17 sono prorogati ai trenta giorni successivi l’elezione) e per quello dell’anno successivo.
TITOLO VI
Fondo Distrettuale
37)Fondo Distrettuale (FD.) — Il F.D. è formato dagli eventuali residui attivi della gestione precedente (che devono essere trasmessi in sede di presentazione del consuntivo), dall’eventuale contributo del Rotary e, secondo quanto disposto dagli artt. 22 lett. “h” e 25 lett.”f2,3” della Linea di Condotta, dalle quote distrettuali e da eventuali altre somme dovute al
Distretto. I Club non hanno alcun diritto sul FD. e, in caso di scioglimento, non possono richiedere le somme versate.
38) Quote Distrettuali (q.d.) — L’ammontare delle q.d. viene stabilito dalla A.D. in sede di approvazione del preventivo e deve essere versato dai Club entro e non oltre il 15 settembre dell’a.r. cui le q.d. si riferiscono. I Club costituiti (i Soci ammessi) durante l’anno versano l’intera q.d. se costituiti (ammessi) entra il trentuno dicembre; metà q.d. se costituiti (ammessi)
dopo tale data.
39) Penale— Il ritardo nei versamenti, fino al 15 ottobre, comporta una penale del 25%; un ulteriore ritardo comporta una penale del 50% e la notifica, a cura del T.D., al Presidente ed al Delegato Giovani del Rotary Padrino. Se entro il trentuno dicembre il Club non fosse in regola, viene preso il provvedimento di cui all’art. 28.
40) Rimborsi spese — Sono rimborsate le spese sostenute da R.D., C.D. e Delegati per l’esercizio delle loro funzioni. I rimborsi devono essere richiesti al T.D. entro il 30 giugno dell’anno rotaractiano in cui la spesa è stata sostenuta, con distinta dettagliata e pezze d’appoggio. Nessun rimborso può comunque superare i limiti previsti dal bilancio preventivo, salva diversa deliberazione dell’A.D., né può avere luogo in violazione del comma precedente, salvo per le spese distrettuali di chiusura dell’annata.
TITOLO VII
Ricorsi
41)Legittimazione— È legittimato a ricorrere alla C.D.D. qualsiasi O. D., i Delegati, le C.D., la CL, coloro che potrebbero concorrere a comporre l’A.D. ex art. 12 del presente Regolamento, I Presidenti delle Commissioni di Club del 2070° Distretto, nonché il 100% dei Soci effettivi di un Club del 2070° Distretto (con un minimo di due Soci).
42) Termini — Il ricorso può essere proposto nei quindici giorni successivi alla data in cui fu reso riconoscibile il provvedimento contestato; esso dovrà essere indirizzato, a mezzo lettera raccomandata A.R., al R.D. (al Past R.D., se si contesti il R.D. stesso), al Presidente della Commissione per il Regolamento, al Presidente della Commissione Interna ed all’organo contro cui si ricorre.
43) Contenuto — Il ricorso deve menzionare il provvedimento contestato, deve inoltre contenere la sommaria esposizione dei fatti, i motivi del ricorso stesso, l’indicazione della decisione richiesta e la nomina del rappresentante di cui all’art. 15.
44) Difesa — L’organo contestato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 42, deve far pervenire, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente della C.D.D. il nominativo del proprio rappresentante (art. 15), le ragioni del provvedimento contestato e le osservazioni sul ricorso.
45) Decisione — Il Presidente convoca al più presto la Commissione, la quale, sentiti entrambi i rappresentanti di parte e presa ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria, decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 42; soltanto ove ricorrano particolari ragioni il termine potrà essere prorogato con provvedimento
scritto e motivato, da portarsi a conoscenza delle parti interessate. La Commissione decide con giudizio inappellabile, a maggioranza assoluta ed alla presenza dei soli membri con diritto di voto.
TITOLO VIII
Emendamenti
46)Legittimazione — Ogni Club in regola può sottoporre all’E.D. emendamenti al presente Regolamento. Se l'E.D. non li approva, il S.D. dà comunicazione del rigetto citandone i motivi. Il Club proponente può tuttavia proporre, in casa di rigetto, che l’A.D. esamini l’emendamento. È altresì legittimato a proporre emendamenti all’A.D., l’E.D.
47) Procedura – Se l' E.D. approva l'emendamento, lo sottopone all' A.D. che delibera con i quorum previsti dall' art. 23. Se l'esito è favorevole, l'emendamento viene poi sottoposto al vaglio del Governatore del Distretto Rotary e del Presidente delle C.D.R.R. e, se approvato da quest'ultimi, diviene definitivamente efficace ed a tutti gli effetti vigente.
48)Altri emendamenti— Norme del presente Regolamento, che risultassero non più conformi alle disposizioni del Rotary International, sono automaticamente adeguate a cura dell’E.D. e comunicate ai singoli Club dal S.D., con vigenza a partire dall’A.D. successiva a quella in cui è stata resa nota la variazione.
TITOLO IX
Norme di applicazione
49)Arrotondamenti — I quozienti previsti dal presente Regolamento vanno arrotondati per eccesso. Per maggioranza semplice si intende “la metà più uno” qualora il quorum vada calcolato su un totale pari, “la metà più un mezzo” qualora il quorum vada calcolato su un totale dispari.
50)Mutamenti del Distretto — In caso di divisione del Distretto, il presente Regolamento rimane valido per i Club di ognuna delle nuove aree territoriali. Il FD. viene suddiviso in ragione delle quote versate dai singoli Club. I documenti distrettuali vengono conservati dalla Segreteria Distrettuale dell’area territoriale che mantiene la denominazione “2070° Distretto”, in mancanza da quella che li aveva in custodia prima della divisione: la numerazione “2070” nel presente Regolamento viene, se nel caso, automaticamente modificata.
Nel caso fossero accorpati Club di Distretti diversi, si assume il Regolamento Distrettuale scelto dall’AD. con la maggioranza dei due terzi, alla presenza dei due terzi degli aventi diritto
al voto.
51) Vigenza — Il presente Regolamento entra in vigore, nei confronti di tutti i Soci e di tutti i Club dei Distretto 2070 il trenta maggio millenovecentonovantadue dopo essere stato approvato secondo la procedura prevista dagli artt. 45 e 46 del Regolamento Distrettuale in vigore dal primo luglio millenovecentoottantaquattro. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni qualsiasi precedente disposizione in contrasto con esso.
52) Originale — L’originale del presente Regolamento è custodito nell’Archivio Distrettuale, sottoscritto dai RR.DD. dell’a.r. 1991-1992 e 1993-1994, dal Governatore del Distretto Rotary e dal Presidente della C.D.R.R. dell’ar. 1993-1994.
Copia dell’originale è conservata presso la Segreteria generale del Rotary International di Zurigo. Adeguamenti direttive Rotary International - Tale regolamento è stato adeguato alle disposizioni del Rotary International (cfr. art. 48), all’art. 24, f. Tale adeguamento è stato comunicato all’Assemblea Distrettuale dei 24 maggio 1996, tenuta a Montecatini Terme, dal Rappresentante Distrettuale Rotaract (1995-96) Pietro Benvenuti.
Ultimo aggiornamento approvato dall'A.D. il 12 MARZO 2005 RD Guglielmo Forgeschi.